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Originariamente inviata da Dany65
Ciao AndreaB, vedo che sei una persona molto preparata in materia e ne sono contento perchè questo aggiunge molto al dibattito su agonismo e amatorialità. Premesso che non sono un avvocato o uno che ne sa di diritto ma mi sai dire dove posso provare a documentarmi anch'io o se hai un link per reperire queste normative europee?
E soprattutto si fa riferimento all'argomento anche per i non minori di 8 anni? E' un altro punto che mi è sempre interessato approfondire.
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aggiungo sempre estratto dal sito coni
Linee guida per la visita e la certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica per coloro che praticano o intendono accedere ad un' attività sportiva.
La legislazione italiana (D.M. 18/2/82, 28/2/83, circolare 18/3/96) impone a chiunque si appresti ad iniziare o che già pratichi un'attività sportiva denominata agonistica dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al CONI, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti e dai partecipanti alle fasi nazionali dei Giochi della Gioventù di sottoporsi, con periodicità annuale o biennale (a secondo dello sport), ad una visita d'idoneità effettuata da un medico specialista, distinguendo tra quella prevista per l'attività agonistica e quella per l'attività non agonistica.
In particolare la visita medica preventiva d'idoneità agonistica è:
OBBLIGATORIA PER LEGGE (D.M. 18.2.82 e successive integrazioni) eA TITOLO GRATUITO:
1) per gli atleti dall'età minima agonistica per lo sport praticato fino al compimento del 18° anno (in base al DM 18/2/1982) appartenenti a Società Sportive affiliate ad una Federazione del CONI.
2) per gli sportivi disabili di qualsiasi età (in base al DPCM del 28/11/2003) le cui attività sportive agonistiche sono distinte ad impegno lieve-moderato e ad impegno elevato. Gli esami sono simili a quelli previsti per gli sport agonistici ma adattati all'handicap (per esempio il test da sforzo si esegue con l'ergometro a manovella).
CHI STABILISCE L'ETA' UTILE PER L'ATTIVITA' AGONISTICA SPECIFICA?
Le Federazioni Sportive Nazionali del CONI o gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI stabiliscono le modalità e l'età d'inizio per effettuare la visita di idoneità sportiva agonistica specifica.
ETA' D'INGRESSO.
L'età varia da sport a sport (alcuni esempi):
a 7 anni: tennis tavolo, pattinaggio artistico, moto minicross,.......
a 8 anni: nuoto, ginnastica, bocce, Karting, pattinaggio su ghiaccio Minimoto......
a 9 anni: sci (alpino e nordico), vela, tiro con l'arco, canottaggio.......
a 10 anni: tennis, taekwondo, hockey su prato......
a 12 anni: calcio, pallacanestro, pallavolo, atletica leggera, rugby,
arti marziali, judo.......
a 14 anni: tiro a volo, moto enduro, cross, trial, velocità, pugilato.......
CHI RICHIEDE LA VISITA MEDICO SPORTIVA?
Salvo precise norme delle Federazioni Sportive di appartenenza, la richiesta di visita medico sportiva, per il rilascio dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica, deve essere richiesta dal Presidente della Società di appartenenza dell'atleta, secondo il fac-simile di cui all'allegato 2 della Circolare del Ministero della Sanità n. 7 del 31/1/83 di applicazione del D.M. 18/2/82.
DA CHI VIENE EFFETTUATAB LA VISITA MEDICO-SPORTIVA?
La visita medico sportiva viene effettuata seguendo precise norme di legge sia Nazionali(D.M.del 18.2.1982; D.M. del 28. 2.1983; D.M. del 28/11/2003; D.P.R. del 22/7/1996) che Regionali.
La visita clinica e la valutazione globale degli accertamenti nonchè l'atto certificatorio devono essere effettuati nelle sedi autorizzate esclusivamente e personalmente dallo specialista in medicina dello sport (operante all'interno di strutture mediche autorizzate (ambulatori, centri, istituti, servizi pubblici o privati in possesso di precisi requisiti di organizzazione, strutture ed attrezzatura in rapporto alla tipologia delle visite che s'intende effettuare in base ai protocolli previsti dai D.M. 18/2/82 e 4/3/93). In base alle suddette leggi al medico dello sport si richiede "specifiche competenze nel campo della fisiologia dell'esercizio, della cardiologia, della pneumologia, dell'endocrinologia, della neurologia e delle malattie osteoarticolari". Sul piano legislativo tale attività, avendo quale suo adempimento conclusivo la redazione di una certificazione con valore medico legale, comporta la riconduzione in capo al professionista delle eventuali conseguenze giuridiche derivanti dalla redazione del certificato. Si ribadisce che la visita medico sportiva non può essere effettuata al di fuori delle strutture autorizzate, quindi non è ammissibile uno studio di medicina dello sport all'interno di una struttura sportiva, di una palestra, di una piscina o di un camper, a meno che non rispetti tutte la norme prescritte dal DPR del 22/7/96.
ALBO REGIONALE
La Regione Veneto ha istituito una specifica anagrafe (Albo Regionale) degli specialisti abilitati al rilascio di certificazioni d' idoneità o non idoneità alla pratica sportiva assegnando ad ognuno un codice identificativo.
VIDIMAZIONE CERTIFICATI - DISPOSIZIONI IN MATERIA-
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DGR. N. 2501 DEL 6-8-2004 e D.G.R. N. 3595 del 22/11/2005.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEGLI AMBULATORI PRIVATI DI MEDICINA DELLO SPORT
Per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica la Regione Veneto, d'intesa con il C.O.N.I., dà la possibilità di certificazione:
ai servizi pubblici di medicina dello sport,
ai centri ed istituti autorizzati e accreditati ai sensi di legge,
ai singoli specialisti in medicina dello sport (circolare del 2.11.84) iscritti all'albo regionale delle strutture private abilitate al rilascio dell'idoneità sportiva (28.7.1994), con spese a carico dell' utente.