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Vecchio 28-07-06, 00: 56   #27
SoNiC
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Originariamente inviata da Giek
Vi spiego bene io come stanno le cose in albergo.
RESPONSABILITà DELL'ALBERGATORE (per cose portate):cose che si trovano in albergo durante il periodo dell'alloggio.L'albergatore ha una resposabilità oggettiva al di fuori del dolo e della colpa. E' stato fissato un tetto max di risarcimento pari a 100 volte il valore della camera. L'art.1785 prevede che se c'è la colpa non c'è tetto massimo!
RESPONSABILITà DELL'ALBERGATORE (per cose consegnate): L'art. 1784 parla di responsabilità di deposito. L'albergatore ha una responsabilità illimitata al reale valore della cosa. Alcune cose devono essere prese in consegna obbligatoriamente:somme di denaro,titoli di credito,oggetti di valore. L'albergatore può però rifiutarsi di prendere in consegna cose di valore spropositato rispetto alle condizioni dell'albergo,cose di dimenzioni spropositate rispetto all'albergo e oggetti pericolosi.la consegna avviene con alcune garanzie,come la ricevuta che identifica il bene consegnato.
N.B: nel caso di AUTOVEICOLI c'è una norma specifica!!! Se c'è stata consegna,l'albergatore è responsabile secondo le norme del deposito ordinario (caso di parcheggio custodito o consegna delle chiavi). Se non c'è stata la consegna ed il veicolo è all'interno della proprietà dell'albergo,non c'è responsabilità! un pò lunghetto ma spero che ci sia utile a tutti!
non posso che quotare...l'unica cosa che posso aggiungere è che nel caso in cui l'albergatore non accetti la cosa del cliente, rimane in ogni caso responsabile limitatamente (e quindi risarcimento fino a 100 volte il prezzo giornaliero della camera)...

Giek hai studiato legislazione turistica?
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